Art. 4.

      1. Le domande per l'ammissione al trattamento della pensione sociale devono essere presentate su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese ospitante, documentando il reddito e i mezzi di sussistenza inferiori alla soglia di povertà individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).
      2. Le rappresentanze consolari o diplomatiche italiane di cui al comma 1, compiuti i necessari accertamenti, trasmettono la richiesta, unitamente al proprio parere, all'INPS e predispongono un apposito registro recante i dati personali del richiedente e la data di decorrenza del provvedimento di corresponsione della pensione sociale.